Coronavirus, alcune delle misure a sostegno dei cittadini e delle famiglie
Qui di seguito alcune delle misure contenute nel decreto del governo “Cura Italia” a sostegno dei cittadini e delle famiglie. Si va dalla sospensione dei termini di pagamento per le cartelle e i pignoramenti a quello dei contributi per il lavoro domestico. E ancora le carte d’identità scadute avranno validità fino al 31 agosto mentre c’è la possibilità di non perdere i biglietti acquistati per spettacoli, teatri, musei e cinema.
Blocco totale cartelle e atti esecutivi fino al 31 maggio
Fino al 31 maggio è stato deciso il blocco totale della riscossione ovvero niente cartelle e atti esecutivi fino al 31 maggio 2020. E dunque chi doveva effettuare il versamento entro il 31 marzo può farlo slittare di due mesi. Stessa agevolazione per chi non ha pagato la rata della Rottamazione ter che scadeva il 29 febbraio scorso: potrà versarla alla fine di maggio. Chi deve pagare «entrate tributarie e non tributarie» può farlo dopo il 31 maggio 2020. I versamenti dovranno «essere in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione».
Stop pagamento contributi per il lavoro domestico
I versamenti «dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico» sono stati sospesi. Fino al 31 maggio 2020» dovrà poi «effettuarli entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi».
Le carte d’identità scadute saranno valide fino al 31 agosto
Chi ha «i documenti di riconoscimento e di identità scaduti può comunque utilizzarli fino al 31 agosto 2020». Non saranno invece validi per andare all’estero perché in quel caso vale «la data di scadenza indicata nel documento» e dunque si dovrà utilizzare il passaporto.
Se avete comprato dei biglietti
Chi ha comprato biglietti «per spettacoli, musei, cinema e teatri e non ne ha usufruito vista la chiusura decisa dal governo deve presentare «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione». La stessa procedura è già stata applicata ai biglietti di viaggio e ai pacchetti turistici per i quali il decreto del 2 marzo scorso ha già previsto che gli organizzatori possono offrire ai clienti «un altro pacchetto, il rimborso entro 14 giorni, un voucher da utilizzare entro un anno» dall’annullamento del viaggio.