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Decreto pensioni: il nostro commento

Commento al decreto legge in materia di pensioni (capo II, artt. 14-25)
Articolo 14
Definisce le modalità di accesso alla cosiddetta “quota cento”.

Comma 1: l’età anagrafica minima per accedere è fissata a 62 anni, che si adegua all’aumento dell’aspettativa di vita. L’anzianità contributiva minima è di 38 anni.

Comma 2: prevede il cumulo non oneroso di periodi assicurativi in diverse gestioni ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta. La pensione viene calcolata pro-quota per ciascuna gestione.

Comma 3: prevede il divieto di cumulo con altra attività lavorative, salvo quelle di lavoro autonomo occasionale, nei limiti di 5000 euro/anno;

Commi 4 e 5: disposizione per lavoratori dipendenti da aziende private o parasubordinati.

  1. Chi matura ili requisiti entro il 31 dicembre 2018 può andare in pensione a partire dal 1° aprile 2019;
  2. Chi matura i requisiti dopo il 1 gennaio 2019 può andare in pensione trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Commi 6 e 7: disposizioni per i pubblici dipendenti e per il personale scuola e AFAM

  1. Chi matura ili requisiti entro il 31 dicembre 2018 può andare in pensione a partire dal 1° luglio 2019;
  2. Chi matura i requisiti dopo il 1 gennaio 2019 può andare in pensione trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti.
  3. La domanda di pensionamento deve essere presentata all’amministrazione di riferimento con 6 mesi di anticipo;
  4. Al pensionamento con “quota cento” non si applica l’obbligatorietà del collocamento a riposo raggiunti i requisiti minimi per la pensione anticipata.
  5. Per il personale della scuola e del comparto AFAM la prima decorrenza utile per il pensionamento è l’inizio dell’anno scolastico o accademico 2019/2020. In sede di prima applicazione coloro che hanno maturato i requisiti possono fare domanda entro il 28 febbraio 2019.

Comma 8: salvaguarda coloro che possono andare in pensione con requisiti più favorevoli

Comma 9: esclude i lavoratori che vanno in pensione a quota cento dalla possibilità di ulteriore anticipo tramite “scivoli” o tramite incentivi all’esodo.

Articolo 15

Comma 1: disapplica l’ultimo aumento (5 mesi) per l’anzianità anagrafica e contributiva.

Comma 2: sterilizza l’applicazione dell’aspettativa di vita in relazione all’anzianità contributiva

Comma 3: coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata hanno diritto alla pensione dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi. In prima applicazione, si può andare in pensione a partire dal 1° aprile 2019

Articolo 16

Comma 1: proroga di Opzione Donna, per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e per le lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959, con anzianità contributiva pari a 35 anni maturata entro il 31 dicembre 2018.

Comma 2: La decorrenza del trattamento pensionistico decorre a partire da 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Art. 17

Benefici per i lavoratori precoci: oltre all’anzianità contributiva si blocca anche quella anagrafica. I requisiti rimangono gli stessi della precedente normativa:

  1. Si intendono per lavoratori precoci tutti coloro che hanno maturato almeno 12 mesi (anche discontinui) di versamenti contributivi relativi a lavoro effettivoprima del compimento dei 19 anni;
  2. Oltre al requisito di lavoratore precoce per poter fruire dei benefici di legge è necessario:
    1. Essere disoccupati e privi di ammortizzatori sociali;
    2. Assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di  primo  grado  convivente  con  handicap  in situazione di gravità ai sensi  della Legge 104
    3. Hanno un’invalidità superiore o uguale al 74%
    4. Svolgono lavoro faticosi o usuranti

Il diritto alla pensione matura 3 mesi dopo la maturazione dei requisiti.

 

Art. 18

L’APE sociale è prorogata di un anno

Articolo 19

La prescrizione relativa alle contribuzioni previdenziali nella Pubblica Amministrazione è prorogata al 31 dicembre 2021.

Art. 20

Introduce diverse forme di agevolazione per riscattare periodi di non lavoro.

In particolare: chi ha cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 può riscattare fino a 5 anni di periodi contributivi scoperti tra il primo e l’ultimo versamento.

L’importo del riscatto è calcolato in base a quanto previsto dal comma 5, art. 2 del d.l. 184/1997:

“Per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della  domanda  ed  è  rapportata  al periodo oggetto di riscatto.   Detta   retribuzione   è   attribuita   temporalmente e proporzionalmente   ai   periodi riscattati.  La rivalutazione del montante individuale  dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.”

Il costo del riscatto è deducibile al 50% dalla dichiarazione dei redditi nei 5 anni successivi all’inizio dei versamenti.

Nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato il costo può anche essere sostenuto dal datore di lavoro, utilizzando i premi di produzione destinati al lavoratore stesso.

In questo caso può essere dedotto dal reddito di impresa e da quello del lavoratore.

L’importo dovuto può essere versato in un’unica soluzione oppure rateizzato in 60 rate mensili.

Non può essere rateizzato nel caso che:

  1. Gli anni riscattati servano per andare immediatamente in pensione;
  2. Gli anni riscattati servano per l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari

Sempre per chi ha cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, si può riscattare la laurea solo ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso l’importo dovuto è pari a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della Legge 223/90 e cioè:

Il  livello  minimo  imponibile  ai  fini  del  versamento  deicontributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al  comma  1  daciascun assicurato è fissato nella  misura  del  minimale  annuo  di

retribuzione  che  si  ottiene  moltiplicando  per  312  il  minimalegiornaliero stabilito, al 1 gennaio dell’anno cui  si  riferiscono  icontributi, per  gli  operai  del  settore  artigianato  e  commercio.”

Art. 21

Consente ai lavoratori in cui non operano fondi previdenziali contrattuali integrativi di superare il massimale contributivo

Art 22

Definisce il ruolo dei fondi bilaterali di solidarietà in relazione alla possibilità di erogare un assegno straordinario di sostegno ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per la quota 100 entro i prossimi tre anni.

Tale assegno straordinario può essere erogato solo nel caso ci sia un accordo  con le OOSS che preveda nuove assunzioni in sostituzione dei “prepensionati”

I Fondi bilaterali possono altresì versare la contribuzione relativa al riscatto di periodi non coperti da contributi  precedentemente all’attuale occupazione del lavoratore interessato.

Le somme relative al beneficio di cui sopra sono versate dai datori di lavoro.

Art. 23

I dipendenti pubblici, per ricevere l’indennità di buonuscita (TFR o TFS a seconda del regime di appartenenza) devono attendere diversi mesi; un’attesa variabile a seconda della motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro e dell’importo del TFR stesso.

Nel dettaglio, tolto il caso di cessazione per inabilità o decesso – per i quali bisogna attendere appena 105 giorni per il pagamento del TFR/TFS – la liquidazione viene pagata dopo 12 (pensione di vecchiaia) o 24 mesi (pensione anticipata o dimissioni), con altri 3 mesi di tolleranza.

Nel peggiore dei casi, quindi, la prima rata del TFR/TFS – di massimo 50.000€ – potrebbe arrivare dopo 27 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il TFR, inoltre, viene pagato in un’unica soluzione quando l’importo non supera i 50mila euro. In caso contrario l’erogazione avviene in due (se importo compreso tra i 50mila e i 100mila euro) o tretranche annuali.

Il decreto pensioniha introdotto un’ulteriore “penalizzazione” per quei dipendenti pubblici che accedono alla pensione facendo ricorso a Quota 100; in questo caso, infatti, il TFR/TFS (a seconda del regime di appartenenza del dipendente) viene pagato solamente al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, quindi al compimento dei 67 anni di età.

Ricordo che:

TFR: per i lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000, oppure assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2001

TFS: per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001.

In questo caso specifico, quindi, i dipendenti pubblici che andranno in pensione nel 2019 rientrano tutti – o quasi – nel regime di TFS.

Il decreto introduce la possibilità per tutti i pubblici dipendenti, quale che sia la forma in cui usufruiranno della pensione, di poter ottenere un anticipo sul TFR/TFS

L’anticipo del TFS/TFR, quindi, non vale solamente per chi ricorre a Quota 100.

L’importo massimo che si può ottenere con l’anticipo è di 30.000€, mentre per l’importo restante bisognerà rispettare le tempistiche prestabilite.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale si stipuleranno gli accordi con banche e istituti di credito per un tasso di finanziamento agevolato per i dipendenti pubblici.

Vi è poi il vantaggio che il finanziamento è esente da “imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto”.

L’importo del TFS ricevuto a titolo di anticipo – con i relativi interessi – viene trattenuto dall’Inps che provvede alla restituzione del prestito alla concorrenza dell’indennità di buonuscita.

Art. 24

Si reintroduce il Consiglio di amministrazione dell’INPS  e dell’INAIL. Esso è composto dal Presidente più 4 componenti.