La somma aggiuntiva, detta “quattordicesima”, è una prestazione, d’importo netto, corrisposta, in aggiunta alla rata di pensione di luglio, che si riceve a partire dal 64° anno di età. Il diritto alla somma aggiuntiva è condizionato a limiti di reddito personale. Si considerano tutti i redditi, assoggettabili o esenti dall’Irpef, esclusi quello della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere, i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione. La quattordicesima mensilità spetta anche ai titolari di pensione di reversibilità a determinate condizioni. Non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.