DISCIPLINA GENERALE O COMUNE A TUTTI I LAVORATORI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
ASSUNZIONE: cosa non deve mancare…
All’atto dell’assunzione l’azienda comunicherà al lavoratore, per iscritto:
1) la data di inizio del rapporto di lavoro,
2) con esatezza la località dove presterà attività lavorativa,
3) la disciplina professionale, la qualifica e la retribuzione,
4) la discipilna speciale che gli viene applicata,
5) la durata del periodo di prova,
6) eventuali altre condizioni concordate.
Documenti necessari:
– carta di identità o documento equipollente
– libretto di lavoro o documento equipollente
– certificato di residenza
Periodo di prova
Il CCNL Federmeccanica prevede che l’assunzione di un lavoratore avvenga mediante un periodo di prova, durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso e senza indennità sostitutiva.
Operai federmeccanica il periodo di prova non può essere superiore ai 12 giorni di effettivo lavoro.
Operai Confapi 21 gg 5^ categoria-18 giorni 4^ categoria
16 gg 3^ categorai- 14 giorni 2^ categoria
12 giorni 1^ categoria
Operai Artigiani Metalmeccanici
4 settimane per la 6^ e 5^ categoria.
6 settimane per le altre categorie
Impiegati Federmeccanica 6 mesi per la 6^ e 7^ categoria.
Impiegati Confapi
6 mesi per la 7^, 8^ e 9^ categoria.
Impiegati: Artigiani Metalmeccanici 3 mesi.
La retribuzione del periodo di prova non può essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria professionale della classificazione unica per il quale il lavoratore è stato assunto.
DIMISSIONI O LICENZIAMENTO PREAVVISO
Le dimissioni e il licenziamento devono essere comunicato per iscritto deve essere comunicato in servizio, ferie e malattia interrompono il preavviso.
La parte che recede il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini è tenuta a versare all’altra una somma pari alla retribuzione del preavviso.
PREAVVISO E DIMISSIONI OPERAI
Anni di servizio Giorni ore di preavviso
Federmeccanica e Confapi Artigiani metalmeccanici
Fino a 5 anni compiuti 6 giorni(40 ore) 6 giorni
Oltre 5 fino a 10 anni 9 giorni (60 ore) 8 giorni
Oltre 12 giorni ( 80 ore) 10 giorni
PREAVVISO e DIMISSIONI IMPIEGATI
FEDERMECCANICA
Anni di servizio 6°-7° livello 5° livello 2°-3°-4° livello
Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e mezzo 1 mese
Oltre5 fino 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e mezzo
Oltre i 1 0 anni 4 mesi 2 mesi e mezzo 2 mesi
CONFAPI
Anni di servizio 7°- 8°-9° livello 6° livello 5° livello 2° -3°-4° livello
Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese e 1/2 1 mese e 1/2
Da 5 a 10 anni 3 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi 1 mese e 1/2
Oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi
ARTIGIANI METALMECCANICI
Anni di servizio 1^e 2^categoria Dalla 3^ alla 6^ categoria
Fino a 5 anni 1 mese e 1/2 1 mese
Da 5 a10 anni 2 mesi 1 mese e mezzo
Oltre i 10 anni 2 mesi e mezzo 2 mesi
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali ed 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono i minimi tabellari ragguagliati a 173 ore mensili.
L’inquadramento dei lavoratori avviene sulle basi delle declaratorie generali e delle esemplificazioni dei profili professionali previsti dal C.C.N.L , che le aziende sono obbligate a consegnare al lavoratore.
ORARIO DI LAVORO
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nelle esercizio delle sue attività e funzioni.
La durata massima settimanale di lavoro ordinario è di 40 ore. La durata media calcolata con un arco di temporale non superiore a 4 mesi non può superare le 48 ore per ogni periodo di 7 giorni . La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale, viene stabilita dall’azienda previo esame come RSU.
L’orario di lavoro sarà esposta in apposita tabella da affigersi secondo le norme di legge.
RIENTRANO NELL’ORARIO DI LAVORO?
SI sono computabili
– La sosta anche superiore ai 15 min necessarie per recupero di energie in caso di lavorazioni faticose
– La timbratura del cartellino
– La vestizione e svetizione in caso di divisa aziendale
– l’entrate e l’uscita in cave e miniere.
NON sono computabili e non sono retribuiti
– i riposi intermedi presi all’interno o all’esterno dell’azienda
– il tempo per recarsi al lavoro a meno che non sia funzionale rispetto alla prestazione
PERMESSI E FERIE
Disciplina speciale parte prima- operai
I lavoratori maturano ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a quattro settimane.
Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali, queste saranno stabilite dalla Direzione previo esame congiunto in sede aziendale.
In caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 gg sarà considerata, a questi effetti , come mese interno, il periodo preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto.
Fermo restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconusciute ai lavoratori in ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso permessi annui retributi PAR (pari a complessive 104h, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario, 32 ore in sostituzione di veccchie festività abolite).
Per i lavoratori che prestano attività a turno, 20 h della suddetta riduzione sono monetizzate e corrisposte insieme alla gratifica natalizia o 13.a mensilità.
Nel settore siderurgico sono invece previsti 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore pari a complessive 124 ore.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti, avviene su richiesta del lavoratore da effettuarsi 25 gg prima e nel rispetto di un tasso di assenza non contemporanea del 5% dei lavoratori addetti, e assenti a tale titolo.
MALATTIA
Durante i periodi di malattia, l’onere della retribuzione rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro:
. per i primi 3 giorni di malattia (come previsto dal CCNL);
. per tutte la festività del periodo di malattia.
Anche quando la malattia è indennizzata dall’INPS, il CCNL stabilisce a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità durante il periodo di conservazione del posto di lavoro, il CCNL prevede l’anticipazione da parte del datore di lavoro dell’intero importo, comprensivo della quota dovuta dall’Inps (l’anticipazione dell’intero trattamento è stata estesa dal CCNL) anche dalla retribuzione durante il periodo di infortunio sul lavoro.
L’INPS, eroga una cifra corrispondente al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni con esclusione dei primi 3 giorni che diventa 66,6% per i giorni successivi la malattia o la ricaduta. L’ indennità spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario nell’anno solare.
Il contratto nazionale dei metalmeccanici industria prevede che il datore di lavoro eroghi l’indennità di malattia integrata al 100% della retribuzione media giornaliera, coprendo anche i primi tre giorni, (differenti trattamenti si hanno nel contratto degli artigiani), nel caso degli impiegati, l’onere dell’indennità è completamente a carico del datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a rispettare alcune norme per avere pieno diritto all’indennità:
· deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in duplice copia e, entro due giorni, inviarne la prima copia alla sede dell’INPS competente nella zona di residenza abituale, e la seconda copia al datore di lavoro. Deve comunque avvertire l’azienda entro il primo giorno. L’indennità non spetta per i giorni di ritardo nell’invio del certificato;
· deve restare a casa, a disposizione per eventuali controlli sanitari, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni di assenza per malattia, domeniche e festivi compresi. E’ giustificata l’assenza del lavoratore per visite mediche o per gravi motivi personali e familiari. Il lavoratore assente ingiustificato alla visita di controllo perde il diritto all’indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza ingiustificata si riduce l’indennità di malattia del 50% per il restante periodo di malattia. In questi casi il datore di lavoro ha facoltà di adottare i provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, con proporzionalità all’infrazione riscontrata ed alla sua gravità.
LA RETRIBUZIONE
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.I contratti nazionali prevedono per i quadri, gli intermedi e gli impiegati una retribuzione fissa mensile che deve essere corrisposta alla fine di ogni periodo di paga, a prescindere che il mese abbia 28 oppure 31 giorni.Gli operai, anche se i contratti stabiliscono retribuzioni mensili, vengono retribuiti in base alle ore di lavoro effettivamente prestate. Conseguentemente la retribuzione può variare a seconda dei giorni (o delle ore) lavorate nel corso del mese.METALMECCANICA INDUSTRIA MINIMI TABELLARICATEGORIA 1° gennaio 2006 1° ottobre 2006 1° marzo 2007
1 1033,1 1048,73 1058,1
2 1123,88 1142,16 1153,13
3 1227,25 1248,81 1261,05
4 1275,55 1298,36 1312,05
5 1357,56 1382,56 1397,56
5s 1441,85 1469,51 1486,1
6 1547,33 1577,02 1594,83
7 1647,64 1707,45 1727,14
PENSIONE DI VECCHIAIA-INPS
Dal primo gennaio 2001 i lavoratori dipendenti e autonomi accedono alla pensione di vecchiaia, aprescindere dal numero di contributi versati alla medesima età: 60 anni per le donne e 65anni per gli uomini.PENSIONI DI ANZIANITA’Sino al 31/12/2007 si acquisisce il diritto alla pensione di anzianità con 39 anni di contributi o in alternativa con 35 anni di contribuzione e una età pari a 57 anni.Dal 01 gennaio 2008 la legge Maroni ha mutato tali condizioni per calcoli individuali è opportuno rivolgersi al Patronato Cgil www.liguria.cgil.itT.F.R.
Il trattamento di fine rapporto è un importo dovuto dal datore di lavoro al dipendente o agli aventi diritto nel momento in cui si ha la risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa.
Il T.F.R. fu introdotto in Italia dalla Legge 19/05/1982 n.297, in sostituzione dell’indennità di anzianità. In funzione di questo obbligo il datore di lavoro deve periodicamente accantonare una somma di denaro, sufficiente a garantire il capitale occorrente ad onorare questo debito.
Il T.F.R. si incrementa con il protrarsi della durata del rapporto di lavoro in quanto si costituisce accumulando ogni anno un importo pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 (7,41%).
Al lavoratore però viene accantonato il 6,91%, in quanto ogni anno viene sottratto lo 0,50% (calcolato sulla retribuzione annua) destinato per legge al Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti ed utilizzato per la perequazione automatica delle pensioni (incremento annuo in funzione dell’indice costo-vita ISTAT).
La legge prevede poi una rivalutazione annua di quanto accantonato, secondo una formula per seguire l’inflazione registrata dall’ISTAT (75% dell’inflazione + 1,5 fisso).
In caso di insolvenza del datore di lavoro la legge garantisce ai lavoratori o ai loro eredi il diritto al pagamento del TFR mediante l’intervento di un fondo di garanzia costuito presso l’Inps.
Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nell’ipotesi di cessazione rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte per una percentuale massima del 4% del numero totale dei dipendenti e deve essere giustificata dalla neccessità di :
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dallle competenti strutture pubbliche,
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato da atto notarile.
MOBILITA’
Applicazione:
Le disposizioni sulla mobilità si applicano a tutti i datori di lavoro imprenditori che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti il semestre precedente la riduzione personale.
Presuppposti:
– riduzione o trasformazione di attività o di lavoro
– cessazione attività
– licenziamento di almeno 5 lavoratori.
Soggetti esclusi :
Sono i datori di lavoro non imprenditori come per esempio gli studi professionali o gli enti senza fini di lucro o i lavoratori a tempo determinato, i dirigenti, gli apprendisti.
Lavoratori inclusi:
– Operai
– Impiegati
– Quadri
– Soci lavoratori di coperative produzione lavoro.
Si parla di mobilità quando interviene il licenziamento del lavoratore, spesso in seguito a un periodo di Cassa integrazione straordinaria, quando le imprese che hanno beneficiato della CIGS non riescono, per motivi tecnici o produttivi, a reinserire tutti i lavoratori sospesi; il personale eccedente viene licenziato e l’impresa avvia la procedura di mobilità. I lavoratori inseriti nelle liste di mobilità acquisiscono il diritto ad una indennità, nel caso in cui abbiano una anzianità aziendale di almeno 12 mesi e abbiano un contratto continuativo a tempo indeterminato. Le aziende sono incentivate ad assumerli attraverso agevolazioni contributive. La durata del trattamento è di 12 mesi prolungabili a 24 o 36 nel caso di lavoratori che abbiamo raggiunti rispettivamente 40 o 50 anni di età. Per questi lavoratori, nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate la durata massima viene elevata a 24, 36 e 48 mesi. Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità, qualora rifiuti l’iscrizione a un corso di formazione professionale o un lavoro equivalente al precedente con una retribuzione non inferiore del 10%, un impiego di pubblica utilità, o qualora non comunichi all’Inps un impiego a tempo parziale o a tempo determinato. La competenza in materia di mobilità è dell’INPS.
DIRITTI SINDACALI
Assemblea
Nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 il C.C.N.L prevede 10 ore annue di assemblea retribuita; in quelle con almeno 10 dipendenti, 8 ore annue.
La convocazione dell’assemblea sarà comunicata all’azienda, con preavviso di 2 giorni, dalle OO.SS territoriali e/o dalle R.S.U.
Affissione
Le R.S.U. hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili, pubblicazioni e testi, inerenti al lavoro e a materie sindacali.
Locali
Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, l’azienda porrà permanentemente a disposizioni delle R.S.U. un idoneo locale comune per l’esercizio delle loro funzioni.Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti, le R.S.U. hanno diritto di usufruire di un locale per le loro riunioni.
Permessi
I lavoratori membri di direttivi nazionali o provinciali hanno diritto a permessi retribuiti fino a 24 ore trimestrali.
Le R.S.U. delle aziende fino a 200 dipendenti hanno permessi retribuiti nella misura di 1 ora e 30 minuti all’anno per ciascun dipendente (C.C.N.L.). Accordi aziendali possono stabilire diversamente.
Nelle unità produttive con dipendenti superiori a 200, ciascun membro della R.S.U. ha a disposizione permessi retribuiti di 8 ore mensili (Legge 300).
I dirigenti sindacali aziendali hanno permessi non retribuiti, in misura non inferiore a 8 giorni all’anno, per l’espetamento delle loro funzioni (Legge 300).
Per esercitare il diritto ai permessi sindacali retribuiti, i lavoratori debbono dare comunicazioni scritta all’azienda, tramite la R.S.U. almeno 24 ore prima e tre giorni prima per i permessi non retribuiti.