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LEGGE 1204/1971

La tutela accordata dalla Costituzione e dalla legge alle lavoratrici madri è diretta a garantire la funzione essenziale della donna nella famiglia ed a garantirle contemporaneamente i propri diritti di lavoratrice. L’Art.1 della Legge 1204/71 applica la tutela della maternità a tutte le lavoratrici subordinate, sia private che pubbliche, comprese le apprendiste e le socie di cooperative.
Buona parte della tutela accordata, spetta anche in caso di adozione o affidamento di un bambino di età non superiore ai 6 anni. La Legge considera il periodo di maternità come l’arco di tempo che decorre dall’inizio della gravidanza sino al compimento dei tre anni di età del bambino.
Durante tale periodo, il datore di lavoro è tenuto a rispettare il regime di tutela normativa previsto dalla legge, che lo obbliga a concedere alla lavoratrice la possibilità di assentarsi dal lavoro per:
Il periodo di maternità obbligatoria,
L’eventuale periodo di maternità facoltativa,
L’allattamento e le malattie del bambino,
L’effettuazione di esami prenatali o visite mediche specialistiche.

Inoltre, il datore di lavoro è obbligato a rispettare, nell’esecuzione del contratto di lavoro i divieti di:

Discriminazione nelle assunzioni
Assegnazione a lavori faticosi e insalubri,
Sospensione del lavoro,
Licenziamento.

ASSENZE DAL LAVORO

Maternità obbligatoria

La lavoratrice deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro per un periodo precedente e successivo al parto, durante il quale alla stessa viene assicurata quasi integralmente la retribuzione.
IPOTESI PERIODO DI ASTENSIONE
PARTO NATURALE Dai due mesi precedenti della data presunta del parto ai tre mesi successivi al parto stesso che decorrono dal giorno successivo al parto.
ABORTO Entro 180 giorni dall’inizio della gravidanza NON SPETTA: l’evento è parificato alla malattia
Successivo al 180° giorno di gravidanza Per i tre mesi successivi all’interruzione della gravidanza

Il periodo di maternità obbligatoria può essere anticipato, quando:
· Per complicazioni nella gravidanza
· Qualora le condizioni ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
· Qualora la lavoratrice sia impegnata in lavori gravosi.

In tali ipotesi i periodi di anticipo dell’astensione dal lavoro sono determinati dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo accertamento medico.

La maternità obbligatoria può essere prorogata sino a 7 mesi dopo il parto, qualora la lavoratrice addetta a lavori insalubri non può essere spostata ad altre mansioni.
Oltre all’assenza obbligatoria, esiste il cosidetto CONGEDO PARENTALE legge 53/2000, che può essere usufruito da entrambi i genitori, per informazioni o assistenza contattare la Cgil n.010/6028454 Sportello Welfare.

Maternità facoltativa
Oltre al periodo di astensione obbligatoria, il datore di lavoro deve concedere, qualora la lavoratrice ne faccia richiesta un periodo di astensione con retribuzione ridotta.

Il periodo massimo della maternità facoltativa è di 6 mesi entro il primo anno di età del bambino e può essere frazionato anche in più assenze.

L’astensione facoltativa può essere concessa solo nel caso di parto naturale e non in caso di aborto.

Permessi

La legge permette alla lavoratrice madre o gestante di usufruire di particolari permessi come:
· Effettuazione di esami prenatali e visite mediche specialistiche
· Allattamento
· Assistenza al bambino ammalato.

Allattamento

Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre ha diritto di richiedere, per l’allattamento, dei permessi giornalieri retribuite, nella misura di 2 ore per un orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore giornaliere e di 1 ora per orari di lavoro inferiori.

Malattia del bambino

Dopo il periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore ai 3 anni senza diritto alla retribuzione.
La nozione di malattia del bambino comprende non solo la fase patologica, ma anche quella successiva di convalescenza.

Visite mediche

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

Adempimenti

L’applicazione della tutela della lavoratrice gestante o madre è subordinata all’adempimento da parte della stessa e del datore di lavoro di una serie di obblighi formali.

Licenziamento
La legge, in via generale, vieta il licenziamento delle lavoratrici madri dall’inizio della gestazione sino al compimento di 1 anno di età del bambino. L’inizio della gestazione si presume avvenuta 300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato medico.

Sospensione del lavoro

Dall’inizio della gravidanza e sino al compimento di 1 anno di età del bambino la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro nei casi previsti dalla legge .
In particolare:
· Cassa Integrazione Guadagni
· Riduzione d’orario
· Sospensione parziale dell’attività lavorativa
La lavoratrice può essere invece sospesa nel caso della sospensione totale della attività aziendale o del reparto cui è addetta.

Anzianità di servizio
Nel caso di astensione obbligatoria, il relativo periodo deve essere computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge e contrattuali.
Nell’astensione facoltativa, l’anzianità di servizio decorre, ma non agli effetti della maturazione di ferie, riduzione di orario, tredicesima mensilità.

Retribuzione

Nel caso di astensione obbligatoria , l’INPS corrisponde una indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita nel periodo di paga mensile precedente l’inizio dell’astensione. I contratti collettivi metalmeccanici prevedono l’integrazione al 100% della retribuzione da parte del datore di lavoro.
Durante il periodo di astensione facoltativa, la lavoratrice ha diritto di percepire una indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera, senza nessuna integrazione aziendale.

EVENTI PARTICOLARI

Evento del rapporto di lavoro Indennità di maternità
Obbligatoria Facoltativa
Malattia Sostituisce indennità di malattia Viene erogata l’indennità di malattia
Infortunio Viene pagato l’infortunio Viene pagato l’infortunio
C. I. G. Sostituisce l’integrazione salariale La lavoratrice può scegliere tra i due trattamenti
Congedo matrimoniale Viene pagato l’assegno per congedo Non spetta
Mobilità Deve essere corrisposta Non spetta
Disoccupazione Sostituisce il trattamento di disoccupazione Non spetta

Contributi figurativi

I periodi di astensione obbligatoria, facoltativa e quelli di assenza per malattia del bambino, sono considerati utili agli effetti del diritto alla pensione.

Tutela del padre lavoratore

Al padre lavoratore sono estese alcune garanzie spettanti di regola alle madri lavoratrici.

Astensione obbligatoria

Il lavoratore padre ha diritto di assentarsi per i primi tre mesi successivi alla nascita del bambino soltanto nelle seguenti ipotesi:
· Morte o grave infermità della madre durante o dopo il parto, che renda impossibile l’assistenza materna, indipendentemente che la madre sia lavoratrice dipendente;
· Qualora nel caso di affidamento, risulti l’unico affidatario del provvedimento giudiziale:
· Il bambino sia riconosciuto solo dal padre.

Astensione facoltativa

Il padre può richiedere un periodo di astensione facoltativa di 6 mesi durante il primo anno di età del bambino nei seguenti casi:
· Che la madre, anch’essa lavoratrice subordinata abbia rinunciato al diritto;
· In parte, per periodi anche frazionati, purché non coincidenti con quelli della madre;
· In caso di decesso o grave malattia della madre o qualora il bambino sia affidato al solo padre.

Gli obblighi del padre sono i seguenti:

· Presentazione al datore di lavoro della dichiarazione di rinuncia della madre;
· Comunicazione al datore di lavoro e all’INPS del periodo di assenza.

Al padre lavoratore, spettano inoltre, alle medesime condizioni di cui sopra, i permessi per malattia del bambino, permessi di 2 ore (c.d. allattamento).

ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Una protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale è accordata alle situazioni di affidamento e di adozione del bambino, come da tabella seguente:
Spettanza Condizioni
Madre Padre
Astensione obbligatoria. I primi tre mesi dell’effettivo inserimento del bambino nella famiglia. Età del bambino non superiore a 6 anni ( anche superiore in caso di adozione internazionale). Rinuncia a tale periodo da parte della madre. Decesso o grave infermità della madre. In caso di unico affidamento.
Astensione facoltativa Sei mesi anche frazionabili entro un anno dall’ingresso in famiglia Età del bambino non superiore a 3 anni (anche superiore in caso di adozione internazionale) Età del bambino non superiore a 3 anni. Rinuncia della madre a tale periodo.
Permessi per allattamento Si nel primo anno di età del bambino Quelle previste per il padre naturale
Permessi per malattia del bambino Si Età del bambino non superiore a 3 anni (6 anni in caso di adozione internazionale) Quelle previste per il padre naturale.

Ufficio sindacale
F.I.O.M. – C.G.I.L. GENOVA