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Il Ministero dell’Università e Ricerca, con nota 3248 del 7 marzo 2022, ha fornito le indicazioni alle istituzioni AFAM sulle eventuali proposte di modifica dell’organico o di conversione di cattedre per l’anno accademico 2021/2022. La nota, che in buona parte ricalca quanto stabilito lo scorso anno, ha l’obiettivo di mettere ordine su una materia nella quale si sono sviluppati negli anni comportamenti non sempre virtuosi e un ampio contenzioso. Come FLC CGIL seguiremo con grande attenzione le scelte delle istituzioni affinché non vengano intaccati i diritti di chi aspira alla stabilizzazione o al trasferimento. Di seguito la sintesi dei contenuti

Disposizioni comuni

Obiettivi

La nota ministeriale ha i seguenti obiettivi

  • definire criteri e obblighi di motivazione omogenei per conversioni, variazioni e blocchi delle dotazioni organiche delle singole istituzioni
  • contemperare il più possibile l’autonomia delle istituzioni con la salvaguardia delle aspettative del personale inserito nelle graduatorie, in vista dell’utilizzo del budget per le assunzioni a tempo indeterminato basato sul 100% del turnover del personale e sull’ampliamento delle dotazioni organiche.

Campo di applicazione

La nota fa riferimento alla dotazione organica attuale, così come deliberata nel mese di dicembre 2021 in applicazione del D.I. 1226/2021 in materia di ampliamento degli organici.

Sarà possibile inserire nuovi posti o nuove cattedre utilizzando le economie di spesa derivanti

  • da precedenti conversioni
  • o dai risparmi generati dal mancato utilizzo di tutti i fondi messi a disposizione dal D.I. 1226/2021.

L’istituzione deve adeguatamente motivare il mancato utilizzo di tali risparmi.

Tempistica

Le eventuali proposte di modifica dell’organico o di conversione di cattedre per l’anno accademico 2021/2022, dovranno essere presentate dal 18 marzo 2022 ed entro le ore 15:00 del 1° aprile 2022 con caricamento sulla piattaforma informatica.

Proposte che prevedono variazione di spesa

Per le proposte che comportano una variazione definitiva di organico del personale, per le quali è prevista una variazione di spesa, dovrà essere allegata la scheda riepilogativa in formato Excel, presente nell’area riservata informatica di ciascuna istituzione, debitamente compilata ai Ministero fini della dimostrazione della spesa. In assenza di tale scheda, la variazione non potrà essere approvata.

Procedure

Tutte le proposte di variazione dell’organico e tutte le conversioni e blocchi devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico.

Pubblicità

Le delibere e i verbali dei Consigli, non appena approvati, devono essere pubblicati sul sito dell’istituzione.

Le delibere dovranno essere comunicate al MUR esclusivamente tramite l’applicativo per essere quindi rese pubbliche nel sito: http://afam.miur.it e non dovranno essere inviate via PEC.

Personale docente

La nota riporta le denominazioni delle operazioni possibili indicandone il significato.

A) Conversioni

Definizione e tipologia di azioni

Per conversione si intende la modifica dell’insegnamento di una cattedra libera e vacante a decorrere dal 1° novembre 2022, a parità di dotazione organica. Non rappresenta una variazione di organico.

Ai sensi del DM 565/21 tutte le cattedre sono di I fascia

Le conversioni possono essere senza blocco e con blocco. In quest’ultimo caso il blocco può essere parziale o totale secondo la seguente tabella

Tipologia di richiesta Articolazione della richiesta Ricadute su mobilità e reclutamento
Conversione (senza blocco) Il posto eventualmente disponibile è utile per tutte le operazioni mobilità e reclutamento
Conversione con blocco Blocco parziale
(= posto a tempo determinato, ex conversione temporanea)
il posto per l’A.A. 2022/2023 è disponibile solo per utilizzazione o supplenza. Il posto non è quindi disponibile né per i trasferimenti, né per le nomine in ruolo
Blocco totale (= posto indisponibile) Il posto non è disponibile per alcuna operazione di mobilità e reclutamento La cattedra sarà dunque non coperta per l’intero anno accademico.

Vincoli

Potranno essere convertiti, resi disponibili per incarichi a tempo determinato (“blocco parziale”) o resi indisponibili a qualunque incarico (“blocco totale”) un massimo del 30% (con arrotondamento all’unità superiore) dei posti vacanti al 1° novembre 2022.

Obblighi

  • Dovrà essere data priorità alle cattedre che evidenziano una limitata domanda di formazione in termini di studenti iscritti (a tale scopo la procedura informatica richiederà obbligatoriamente l’inserimento del numero di studenti relativamente agli ultimi tre anni accademici);
  • Le conversioni dovranno essere motivate (in relazione al numero degli studenti, a scelte didattiche o culturali, eccetera), con motivazione chiaramente espressa nella delibera che le approva;
  • La eventuale scelta della tipologia di blocco delle conversioni dovrà essere adeguatamente motivata. La motivazione deve espressa nella delibera che la approva. In ogni caso la motivazione non potrà riguardare la continuità didattica con l’attuale docente a tempo determinato, tenuto conto che la continuità didattica è garantita unicamente dai contratti a tempo indeterminato
  • La conversione di cattedre costituite in occasione dell’ampliamento delle dotazioni organiche, dovrà avere natura eccezionale e dovrà essere corredata da una motivazione rafforzata, che illustri con chiarezza la modifica della situazione di fatto o le nuove valutazioni effettuate dall’istituzione. In ogni caso l’eventuale nuova cattedra deve garantire i risparmi in termini di didattica aggiuntiva e/o di incarichi esterni
  • L’eventuale utilizzo dei risparmi relativi ai fondi derivanti dall’ampliamento dell’organico, deve garantire una proporzionale riduzione degli incarichi esterni o delle ore di didattica aggiuntiva.

Procedure

Tutte le proposte devono essere contenute in un’unica delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta del Consiglio Accademico.

La delibera dovrà essere caricata in formato pdf alla voce CARICA DELIBERA PDF della sezione DELIBERE ORGANICO del proprio sito riservato.

B) Variazioni eventuali

Per variazioni eventuali si intendono alcune operazioni possibili su posti non vacanti nel 2021/22 ma che si rendono vacanti nel corso delle procedure di mobilità con decorrenza 1° novembre 2022. Non rappresentano una variazione di organico.

Di seguito le varie tipologie di “variazioni eventuali”

Denominazione Tipologia di richiesta Ricadute su mobilità e reclutamento
Variazione eventuale con blocco parziale L’istituzione chiede che il posto diventato vacante perché il titolare ottiene il trasferimento altrove, sia soggetto a blocco temporaneo Il posto per l’A.A. 2022/2023 è disponibile solo per utilizzazione o supplenza. Il posto non è quindi disponibile né per i trasferimenti, né per le nomine in ruolo
Variazione eventuale con blocco totale L’istituzione chiede che il posto diventato vacante perché il titolare ottiene il trasferimento altrove, sia soggetto a blocco totale Il posto non è disponibile per alcuna operazione di mobilità e reclutamento La cattedra sarà dunque non coperta per l’intero anno accademico
Variazione eventuale con conversione L’istituzione chiede che il posto diventato vacante perché il titolare ottiene il trasferimento altrove, venga convertito in altro insegnamento Il posto eventualmente disponibile è utile per tutte le operazioni di mobilità e reclutamento
Variazione eventuale con conversione e blocco parziale L’istituzione chiede che il posto diventato vacante perché il titolare ottiene il trasferimento altrove,

  • venga convertito in altro insegnamento
  • sia soggetto a blocco temporaneo
il posto per l’A.A. 2022/2023 è disponibile solo per utilizzazione o supplenza. Il posto non è quindi disponibile né per i trasferimenti, né per le nomine in ruolo

Vincoli

La possibilità dii variazione eventuale potrà essere presa in considerazione entro un numero massimo pari a 3 cattedre per Istituzione.

Obblighi

Condizioni per richiedere le variazioni eventuali sono le seguenti

  • la variazione deve essere prevista e motivata nella delibera che la approva
  • la stessa delibera deve contenere la specifica della tipologia di variazione eventuale

Personale tecnico-amministrativo

Premessa

Per le proposte che comportano una variazione di organico del personale tecnico amministrativo, dovrà sempre essere allegata la scheda riepilogativa in formato Excel, presente nell’area riservata informatica di ciascuna istituzione, debitamente compilata ai Ministero fini della dimostrazione della spesa. In assenza di tale scheda, la variazione non potrà essere approvata.

Conversioni degli anni precedenti

Le modifiche che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo o per le quali è prevista una variazione di spesa, è in itinere il procedimento di approvazione dei decreti interministeriali riguardanti le modifiche di organico deliberate nel 2021, ivi compreso l’ampliamento di organico. Conseguentemente le proposte di conversione riguardanti il personale tecnico-amministrativo avanzate negli anni accademici precedenti, non devono quindi essere riproposte. A tal fine nel prospetto di verifica dell’organico del personale TA presentato in piattaforma, la dotazione tiene già conto di tali variazioni in corso di approvazione.

Divieti

Non possono essere effettuate conversioni che interessino posizioni del personale tecnico-amministrativo che alla data del 31/10/2022 abbia maturato o maturi il requisito richiesto dalla normativa vigente per la stabilizzazione.

Direttore di biblioteca – EP/1

Nell’ambito delle conversioni che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo, è possibile prevedere un posto di “Direttore di biblioteca – EP/1”, poiché il profilo, previsto dal CCNL, è distinto da quello di “Direttore di ragioneria”. La nota ricorda che nell’nell’ambito dei Conservatori la presenza di “docenti bibliotecari”, ovvero di docenti di biblioteconomia e bibliografia musicale assunti come bibliotecari, comporta l’opportunità di prevedere il posto da Direttore di biblioteca solo laddove non vi sia un “docente bibliotecario” di ruolo, al fine di evitare una duplicazione di ruoli e di spesa. È fatta salva l’eventuale e motivata esigenza (con riferimento alle dimensioni e rilevanza della biblioteca) di annoverare entrambe le figure nella dotazione organica.