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l’Inps con la circolare n.73 precisa che è possibile ottenere il bonus anche a beneficio di familiari  purchè non conviventi con la frase “si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato).

In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.”

La circolare n.73 precisa inoltre che:

“per poter fruire del bonus per i servizi di baby-sitting, tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it, ed effettuare l’appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni con le modalità che sono state ampiamente dettagliate nella circolare n. 44/2020, nel messaggio n. 2350/2020 e mediante il tutorial che illustra tutti i passaggi, disponibile sul sito internet dell’Istituto.”

In considerazione delle modifiche normative introdotte dall’articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020, possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020.

Si ricorda che al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus baby sitting Covid 19” per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.”

qui il collegamento alla circolare Inps
qui il collegamento alla guida dell’Inps